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Legge 22 luglio 1971, n. 480 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.

67725
Stato 32 occorrenze
  • 1971
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Legge 22 luglio 1971, n. 480 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.

Il Presidente della Giunta e la Giunta rispondono del proprio operato al Consiglio regionale.

Legge 22 luglio 1971, n. 480 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.

Il Presidente della Giunta, la Giunta e i singoli componenti possono essere revocati su proposta motivata di un quarto dei Consiglieri eletti, con

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Poteri della Giunta

Legge 22 luglio 1971, n. 480 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.

La Giunta regionale

Legge 22 luglio 1971, n. 480 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.

Composizione della Giunta

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Organizzazione della Giunta

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Vice Presidente della Giunta

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La Giunta e il suo Presidente, in caso di dimissioni o di revoca ovvero nel caso di rinnovazione del Consiglio, rimangono in carica, per gli affari

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La Giunta è costituita dal Presidente e da dieci componenti.

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Il Presidente della Giunta: a) rappresenta la Regione; b) indìce il referendum, promulga le leggi e i regolamenti regionali approvati dal Consiglio

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La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione e esercita collegialmente le proprie funzioni.

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Il Consiglio e la Giunta regionali si riuniscono a L'Aquila o a Pescara.

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Al termine di ogni trimestre la Giunta trasmette al Consiglio la situazione di cassa.

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La Giunta e il suo Presidente sono eletti dal Consiglio regionale nel proprio seno.

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I componenti la Giunta sono preposti ai servizi regionali per settori omogenei sulla base di determinazioni collegiali.

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La Giunta provvede alla designazione del Vice Presidente con il compito di sostituire il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

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Le dimissioni del Presidente e della Giunta o di singoli componenti di questa sono indirizzate al Consiglio o presentate al Presidente del Consiglio.

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Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta o dai singoli componenti hanno effetto solo dopo che il Consiglio ne ha preso atto, secondo le

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L'elezione del Presidente della Giunta e dei componenti è preceduta: dalla presentazione di proposte politico-programmatiche; da un dibattito

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Il Consiglio si riunisce obbligatoriamente ogni quadrimestre e può essere, altresì, convocato su richiesta del Presidente della Giunta regionale o di

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La Giunta si organizza in dipartimenti aventi sede con i propri uffici: a L'Aquila con tre componenti per gli affari generali e l'organizzazione

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Il bilancio preventivo della Regione, predisposto dalla Giunta, è accompagnato da una relazione sul rapporto tra previsione e attuazione del piano

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esercitate dalla Giunta in via d'urgenza o per delega.

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dell'Ufficio di Presidenza che, a tal fine, assume la qualifica di Giunta delle elezioni.

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, per il parere preventivo, i provvedimenti della Giunta, nei casi stabiliti dallo Statuto.

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conferenza dei capi Gruppo, dandone comunicazione alla Giunta la quale può farvi assistere un suo componente.

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L'iniziativa dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio spetta alla Giunta e a ciascun Consigliere regionale, nonché - quando si

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Giunta entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di approvazione da parte del Parlamento.

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L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali appartiene a ciascun Consigliere regionale e alla Giunta, ai Consigli comunali in numero non

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scrutinio segreto, del Presidente della Giunta e, con votazione separata, sempre a scrutinio segreto, all'elezione dei componenti.

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Il Presidente e i componenti della Giunta rimangono sospesi dalle cariche, conservando le funzioni di Consiglieri, dalla data della notificazione

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Alla Giunta, che delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti, spetta a norma delle

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